Il Sostegno per l'Inclusione Attiva
(SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di
povertà nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia
presente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato
di gravidanza accertata.
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.
Con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) il Sostegno per l'Inclusione Attiva, già sperimentato nelle città più grandi del Paese, è stato completamente ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 2 settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA.
Con il Decreto interministeriale del 16 marzo 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2017), sono stati modificati alcuni criteri di accesso al SIA, nell'ottica di estendere la platea dei beneficiari. In attesa che si completi il percorso attuativo della Legge delega per il contrasto alla povertà, che introduce il Reddito di inclusione (REI), viene esteso considerevolmente il numero di beneficiari del SIA, che si configura come una misura "ponte" che ne anticipa alcuni contenuti essenziali.
COME SI RICHIEDE IL SIA
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall'Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.
REQUISITI
- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni.
Requisiti familiari: presenza di almeno
un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna
in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico
requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non
prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere
corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura
pubblica).
Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro.
Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili (900 euro se nella famiglia c'è una persona non autosufficiente).
Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.
Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 25 punti (il tetto iniziale di 45 punti è stato abbassato a 25 punti a decorrere dal 30 aprile 2017, ai sensi del Decreto interministeriale 16 marzo 2017). La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene attribuito sulla base di precisi criteri.
COSA SUCCEDE DOPO
Entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione delle domande, i Comuni inviano all'Inps le richieste di
beneficio in ordine cronologico di presentazione, indicando il codice
fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica
dei requisiti. Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui
requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il nucleo
familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla
soglia (600 euro mensili, 900 in presenza di persone non
autosufficienti).
Entro i successivi 10 giorni l'Inps:
- controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall'Istituto), tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarati; controlla il requisito economico (ISEE≤3000) e la presenza nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile;
- attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità (utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 25;
- in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l'elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta SIA) le disposizioni per l'erogazione del beneficio, riferite al bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.
Poste invia le comunicazioni ai cittadini per il ritiro della Carta SIA.
Anche successivamente all'avvio del pagamento del beneficio, i Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente (articolo 71 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, d.p.r. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, tenuto conto dei controlli già effettuati dall'Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase istruttoria.
IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni.
L'obiettivo è migliorare le
competenze, potenziare le capacità e favorire l'occupabilità dei
soggetti coinvolti; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il
disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il
benessere e l'autonomia.
In assenza della sottoscrizione del
Progetto il beneficio economico viene sospeso.
LE RISORSE
La legge di stabilità 2016 ha
istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, con una dotazione strutturale di 1 miliardo
di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di
lotta alla povertà e, in particolare, alla definizione del Reddito
di inclusione.
Grazie alle ulteriori fonti (Legge di Bilancio 2017, risparmi Social card nel triennio 2015-17, risparmi SIA 2016, ecc.), le risorse attualmente disponibili per la prosecuzione e l'ampliamento del SIA nel 2017 ammontano a oltre 1,6 miliardi di euro.
A partire dal 2017 il Fondo per la lotta alla povertà verrà ulteriormente alimentato grazie ad un riordino dei trattamenti esistenti, da attuare secondo i criteri fissati dalla Legge delega in materia di contrasto alla povertà, riordino delle prestazioni e sistema degli interventi e dei servizi sociali approvata dal Parlamento il 9 marzo 2017.
LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI: IL PON INCLUSIONE
Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale).
Per far questo i Comuni e/o gli Ambiti territoriali possono accedere alle risorse del primo Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all'inclusione sociale (PON Inclusione), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che, con oltre 1 miliardo di euro, nei prossimi sette anni andrà a supportare il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).
Le risorse vengono assegnate attraverso "Avvisi non competitivi" definiti dall'Autorità di Gestione del PON Inclusione (Ministero del Lavoro, Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali, Divisione II) in collaborazione con le Amministrazioni Regionali.
Per ricevere i finanziamenti, i Comuni e/o gli Ambiti dovranno presentare delle proposte progettuali di interventi - da realizzare su base triennale - destinati ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, conformi alle Linee guida per l'attuazione del SIA.
L'Avviso pubblico per gli interventi da realizzare nel periodo 2016-2019
È stato pubblicato il 3 agosto 2016
l'Avviso non competitivo per finanziare gli interventi da realizzare
nei prossimi tre anni. Le risorse destinate ammontano
complessivamente a poco meno di 500 milioni di euro.
I fondi assegnati sono finalizzati
esclusivamente alla realizzazione degli interventi approvati ma
ciascuna Regione può prevedere risorse aggiuntive per realizzare
interventi complementari anche a valere sui relativi Programmi
operativi regionali (POR), se coerenti.
La definizione delle azioni nelle
proposte di intervento parte da un'analisi del contesto di
riferimento che fotografa lo stato del sistema di offerta dei servizi
sociali presenti sul territorio erogati dall'Ambito stesso o dai
Comuni ad esso associati e da altri soggetti, la presenza di reti sul
territorio, l'accessibilità delle misure di politica attiva del
lavoro per gli utenti dei servizi sociali e deve pertanto riflettere
i fabbisogni necessari all'attuazione delle funzioni richieste dalla
misura. Devono inoltre essere indicati i risultati concreti che si
vogliono raggiungere.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
I Comuni devono inviare telematicamente
all'Inps le informazioni sui progetti personalizzati di presa in
carico, sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti
beneficiari ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al
monitoraggio e alla valutazione del SIA. Parallelamente, ricevono
dall'Inps eventuali informazioni inerenti i trattamenti di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione
nei confronti dei componenti i nuclei familiari beneficiari. In
assenza dell'invio delle informazioni da parte dei Comuni, gli
accrediti successivi al terzo bimestre saranno sospesi.
Il SIA è oggetto di valutazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal fine verrà individuato un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non più del 10% della popolazione coinvolta, in cui effettuare la somministrazione dei questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali l'erogazione del beneficio può non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato.
ISTRUZIONI INPS
- Circolare n. 133 del 19 luglio 2016 - Avvio del Sostegno per l'inclusione attiva
- Messaggio n. 3322 del 05 agosto 2016 - Modulo di domanda SIA e tracciato informatico per l’invio delle domande SIA da parte dei Comuni
- Messaggio n. 3451 del 30 agosto 2016 - Modalità per l'invio delle domande SIA da parte dei Comuni
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